Scadenze fiscali di marzo 2022: le date da ricordare

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Nell’approfondimento di oggi è presente una panoramica delle principali date da segnare sul calendario per non dimenticare alcun adempimento fiscale. Dalla Certificazione Unica al saldo IVA, passando per l’invio dei dati relativi. Ecco le scadenze fiscali del mese di marzo.

Quali date segnare sul calendario per le scadenze fiscali di marzo

Nuove e importanti scadenze fiscali da rispettare per il mese di marzo 2022. Tra le principali scadenze del mese abbiamo la CU, ossia l’invio della Certificazione Unica. Ecco tutte le date da segnare e gli appuntamenti fiscali da non dimenticare.

15 marzo: comunicazioni e adempimenti contabili

Al 15 del mese è fissata la comunicazione dei dati sul canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture delle imprese elettriche, riferite al mese precedente.

Per i soggetti IVA si prevede l’emissione e la registrazione delle fatture differite su beni consegnati nel mese solare precedente e risultanti da documenti di trasporto.

Le ADS, Pro-loco e ulteriori associazioni devono segnare l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nelle attività commerciali.

Gli esercenti del commercio al minuto devono registrare le operazioni per le quali hanno rilasciato lo scontrino o ricevuta fiscale nel mese solare precedente.

16 marzo

Il 16 marzo è la data più importante del mese per gli adempimenti. Tra questi abbiamo l’imposta sui trattenimenti, la Tobin Tax sugli strumenti finanziari e similari e l’imposta sostitutiva riguardo alle ritenute di acconto del mese precedente.

Inoltre, in riferimento all’IVA, si ricorda il versamento della stessa:

  • riferita al mese precedente tramite F24;
  • da parte di coloro che vendono beni tecnologici a distanza;
  • per gli enti pubblici con tesoreria unica;
  • per la scissione dei pagamenti;
  • saldo IVA 2022 in riferimento ad enti pubblici con tesoreria unica.

Sempre il 16 marzo avviene la consegna, agli interessati, della Certificazione Unica. Questo documento contiene dati fiscali e previdenziali sulle certificazioni da lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo.

In questa data, poi, c’è anche la scadenza del saldo IVA. Entro il 16 marzo 2022, in conclusione, le società di capitali egli enti commerciali devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Tali società, inoltre, devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali per lo stesso anno.

18 marzo

Il 18 marzo è l’ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati in misura insufficiente entro il 16 febbraio 2022.

Si prevede, inoltre, una maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

21 marzo e 25 marzo

Nella data del 21 marzo sono previste: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato; l’opposizione all’utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedete per elaborare la dichiarazione dei redditi pre-compilata.

Al 25 marzo, invece, si fissa la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

31 marzo

Il 31 marzo si prevede il versamento dell’imposta sui premi accessori da parte delle imprese di assicurazione, per febbraio 2022, e di conguagli di gennaio 2022. La procedura avviene tramite modello F24, e sono coinvolte società di capitali, Spa, Srl, Cooperative, Sapa, enti pubblici o privati diversi.

In conclusione, scade la presentazione dell’INTRA per enti non commerciali e agricoltori esonerati. Oltre a questa, scadono anche le comunicazioni all’Agenzia dell’annullamento dei dati del canone TV nelle fatture emesse da imprese elettriche.

La detraibilità dell’IVA prima dell’inizio dell’attività: come funziona

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Aprire un’attività è un’operazione che comporta un dispendio energetico, ed economico, da non sottovalutare. Tuttavia, è bene sapere che tutti gli acquisti effettuati nel periodo preparatorio all’inizio dell’attività godono della detraibilità dell’IVA, anche nel caso in cui non vi siano ricavi. Sono, però, necessari alcuni requisiti e, ovviamente, non devono essere presenti finalità abusive. Ecco come funziona la detraibilità dell’IVA.

L’IVA e la sua detraibilità

L’IVA, nota come Imposta sul Valore Aggiunto, è l’imposta destinata al consumatore finale. Nel caso in cui si tratti di soggetti economici e titolari di partita IVA, l’IVA è neutrale. Ciò accade poiché tramite il sistema della detrazione e della rivalsa questi soggetti detraggono l’IVA sugli acquisti e l’addebitano sulle cessioni. La differenza tra l’ammontare dell’IVA sugli acquisti e l’ammontare dell’IVA sulle vendite dà vita a un debito IVA da versare all’erario.

In merito, ha una connotazione particolare la questione relativa, appunto, alla detraibilità dell’IVA prima dell’inizio dell’attività, quando dunque sono assenti le operazioni attive.

È doveroso specificare che non si tratta di una situazione rara. Difatti, per un’impresa commerciale è necessario sostenere dei cospicui investimenti proprio prima dell’inizio dell’attività. Può, infatti, capitare, che un’impresa, dopo aver sostenuto una parte degli investimenti preparatori decida di non avviare mai l’attività economica. Tale decisione è presa nel caso in cui si ritenga che non vi siano le condizioni. In questi casi, il naturale meccanismo di detrazione e rivalsa, che caratterizza l’IVA, viene a mancare di una delle due parti; e il contribuente, detraendo senza addebitare, genera un credito nei confronti dell’erario. 

Con il tempo però la giurisprudenza di legittimità si è consolidata su un diverso orientamento, supportata dalla posizione assunta dalla Corte di Giustizia UE in più occasioni: di ciò si è occupata la recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 39684, pubblicata il 13 dicembre 2021, che ha il pregio di riepilogare i punti di vista della giurisprudenza (italiana ed europea) sul tema.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte rileva come La Corte di Giustizia abbia stabilito che “chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli ha quindi il diritto di detrarre immediatamente l’IVA dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa”. “Altrimenti, si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell’imposta”. Va tenuto in considerazione che non è “sufficiente un’intenzione che si articoli sul piano meramente soggettivo o dei propositi: occorre pur sempre che l’intenzione sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnata da finalità fraudolente o abusive”.

Come ottenere la detraibilità dell’IVA

Affinché un soggetto possa godere della detraibilità dell’IVA, nel periodo preparatorio all’inizio dell’attività, è necessario rispettare alcuni requisiti.

Primo tra tutti: il bene o il servizio dal quale si desidera detrarre l’imposta dev’essere necessario che il bene o il servizio, del quale si detrae l’imposta, sia necessario all’organizzazione imprenditoriale o funzionale all’attività economica programmata.

Inoltre, il mancato utilizzo del bene dev’essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.

Queste situazioni devono realizzarsi nel momento in cui è effettuata la detrazione dell’imposta.

Grazie al principio di neutralità dell’imposta e all’interpretazione assunta dalla Corte di Giustizia UE, così come recepita dalla giurisprudenza di legittimità italiana, e ormai anche dalla prassi, il diritto alla detrazione dell’IVA è salvaguardato, a prescindere dall’effettiva successiva realizzazione dei ricavi, purché la detrazione avvenga nel rispetto di un generale principio di buonafede del contribuente, in assenza di “finalità fraudolente o abusive”.

Le novità fiscali del 2022

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Il nuovo anno porta con sé novità sul fronte fiscale. Prima tra tutte la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica, il divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie e lo slittamento dell’entrata in vigore dei nuovi tipidocumento per l’esterometro. Ecco le novità fiscali del 2022.

Aria di novità fiscali per il nuovo anno

L’arrivo del 2022 è sinonimo di novità fiscali. Prima tra tutte l’approvazione della proroga al 31 dicembre 2024 dell’autorizzazione UE all’Italia per l’obbligo di fattura elettronica, che ora viene estesa anche a coloro che usufruiscono del regime forfettario.

Al 1° luglio 2022 slitta, invece, l’utilizzo esclusivo dei nuovi tipidocumento per le operazioni con l’estero. Si estende inoltre il divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie sino al termine del 2022.

Fattura elettronica sino al 2024: la proroga

Destinata a scadere il 31 dicembre di questo anno, è arrivata dall’UE la proroga sino al 2024 relativa all’obbligo della fattura elettronica, o e-fattura.

L’obiettivo primario di tale provvedimento era rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Le norme dettano sì il principio della piena parità di trattamento tra fattura in formato cartaceo e quella in formato elettronico; ma richiedono l’accettazione del destinatario per ricevere una fattura elettronica.

Già da marzo 2021 l’estensione di tale obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, includendo tutti i contribuenti sino ad allora esonerati.

Il via libera decisivo è arrivato lo scorso 3 dicembre con il  prot. nr. 14010/21: si è in attesa degli ultimi passaggi formali, con presentazione e approvazione in uno dei prossimi Consigli UE e successiva pubblicazione in GUCE.

La proroga risiede nell’efficacia effettiva che l’attuazione del sistema di fatturazione elettronico ha portato con sé. La lotta all’evasione e alla frode fiscale è stata incrementata, riducendo anche i costi amministrativi per le imprese.

L’estensione dell’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti forfetari sarebbe peraltro in grado di potenziare la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi.

Esterometro, cosa cambia

In sede di conversione in legge del decreto fisco-lavoro n. 146/2021 l’abolizione dell’esterometro slitta al primo luglio 2022. Si tratta della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessione di beni e prestazioni di servizi trasfrontaliere. I soggetti passivi trasmettono infatti telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute. Tutto verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Per le operazioni realizzate sino al prossimo 30 giugno 2022, si potrà continuare ad inviare i relativi dati con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Dal primo luglio 2022 occorrerà invece obbligatoriamente utilizzare il sistema di interscambio trasmettendo al fisco i tracciati xml di integrazione o di autofattura con i tipidocumento appositamente individuati per integrazioni o autofatture.

Prestazioni sanitarie

La conversione del decreto-legge contiene infine l’estensione del divieto di fatturazione elettronica per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche dovranno essere documentate emettendo esclusivamente fatture in formato cartaceo.

Tasse, le scadenze imminenti per le imprese

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Sono giorni complicati per le imprese. Lunedì 29 novembre e martedì 30 novembre decorrono diverse scadenze fiscali che interessano gli imprenditori italiani.

A scadere sono i termini per il pagamento degli acconti Ires, Irap, Irpef e dell’imposta sostitutiva in capo alle attività in regime forfettario.

Le scadenze fiscali per le imprese

Gli ultimi due giorni del mese di novembre sono cerchiati in rosso da tutti gli imprenditori italiani. Decorrono, infatti, alcune delle scadenze fiscali più onerose di tutto l’anno.

Andranno congiuntamente versati i pagamenti degli acconti  Ires, Irap, Irpef e dell’imposta sostitutiva in capo alle attività in regime forfettario. La stima di questi pagamenti porterà i contribuenti a versare all’Erario 27 miliardi di euro.

Entro martedì 30 novembre lo Stato incasserà un importo che sfiora circa 40 miliardi, pari all’importo della prossima manovra di bilancio.

Da dove provengono i maggiori incassi

Stando a un’analisi degli importi che l’erario si appresta a incassare, il gettito maggiore è da ricondursi all’Ires. Questo costerà, infatti, alle imprese circa 12,2 miliardi di euro. L’acconto relativo all’Irap, invece, ammonterà a 6,8 miliardi, mentre quello Irpef sarà di poco meno di 6,7 miliardi di euro.

Relativamente all’Irpef si segnala che una parte del versamento sarà in capo a soggetti Irpef non titolari di partita Iva.

Per ciò che concerne, infine, l’imposta sostitutiva in capo ai lavoratori autonomi in regime forfettario il fisco riceverà 1,2 miliardi di euro circa.

Effetti sulla pressione fiscale

Considerato l’incasso stimato, la pressione fiscale pare destinata a scendere. Nel 2020 aveva raggiunto circa il 42,8 per cento, mentre per il 2021 ci si aspetta una decrescita di un punto percentuale, attestandosi al 41,9 per cento.

Anche dicembre sarà un mese impegnativo sul fronte fiscale per tanti imprenditori. Entro il 16 infatti le aziende dovranno versare i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute Irpef di dipendenti e collaboratori.