Aprire un’attività è un’operazione che comporta un dispendio energetico, ed economico, da non sottovalutare. Tuttavia, è bene sapere che tutti gli acquisti effettuati nel periodo preparatorio all’inizio dell’attività godono della detraibilità dell’IVA, anche nel caso in cui non vi siano ricavi. Sono, però, necessari alcuni requisiti e, ovviamente, non devono essere presenti finalità abusive. Ecco come funziona la detraibilità dell’IVA.
L’IVA e la sua detraibilità
L’IVA, nota come Imposta sul Valore Aggiunto, è l’imposta destinata al consumatore finale. Nel caso in cui si tratti di soggetti economici e titolari di partita IVA, l’IVA è neutrale. Ciò accade poiché tramite il sistema della detrazione e della rivalsa questi soggetti detraggono l’IVA sugli acquisti e l’addebitano sulle cessioni. La differenza tra l’ammontare dell’IVA sugli acquisti e l’ammontare dell’IVA sulle vendite dà vita a un debito IVA da versare all’erario.
In merito, ha una connotazione particolare la questione relativa, appunto, alla detraibilità dell’IVA prima dell’inizio dell’attività, quando dunque sono assenti le operazioni attive.
È doveroso specificare che non si tratta di una situazione rara. Difatti, per un’impresa commerciale è necessario sostenere dei cospicui investimenti proprio prima dell’inizio dell’attività. Può, infatti, capitare, che un’impresa, dopo aver sostenuto una parte degli investimenti preparatori decida di non avviare mai l’attività economica. Tale decisione è presa nel caso in cui si ritenga che non vi siano le condizioni. In questi casi, il naturale meccanismo di detrazione e rivalsa, che caratterizza l’IVA, viene a mancare di una delle due parti; e il contribuente, detraendo senza addebitare, genera un credito nei confronti dell’erario.
Con il tempo però la giurisprudenza di legittimità si è consolidata su un diverso orientamento, supportata dalla posizione assunta dalla Corte di Giustizia UE in più occasioni: di ciò si è occupata la recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 39684, pubblicata il 13 dicembre 2021, che ha il pregio di riepilogare i punti di vista della giurisprudenza (italiana ed europea) sul tema.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte rileva come La Corte di Giustizia abbia stabilito che “chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli ha quindi il diritto di detrarre immediatamente l’IVA dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa”. “Altrimenti, si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell’imposta”. Va tenuto in considerazione che non è “sufficiente un’intenzione che si articoli sul piano meramente soggettivo o dei propositi: occorre pur sempre che l’intenzione sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnata da finalità fraudolente o abusive”.
Come ottenere la detraibilità dell’IVA
Affinché un soggetto possa godere della detraibilità dell’IVA, nel periodo preparatorio all’inizio dell’attività, è necessario rispettare alcuni requisiti.
Primo tra tutti: il bene o il servizio dal quale si desidera detrarre l’imposta dev’essere necessario che il bene o il servizio, del quale si detrae l’imposta, sia necessario all’organizzazione imprenditoriale o funzionale all’attività economica programmata.
Inoltre, il mancato utilizzo del bene dev’essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
Queste situazioni devono realizzarsi nel momento in cui è effettuata la detrazione dell’imposta.
Grazie al principio di neutralità dell’imposta e all’interpretazione assunta dalla Corte di Giustizia UE, così come recepita dalla giurisprudenza di legittimità italiana, e ormai anche dalla prassi, il diritto alla detrazione dell’IVA è salvaguardato, a prescindere dall’effettiva successiva realizzazione dei ricavi, purché la detrazione avvenga nel rispetto di un generale principio di buonafede del contribuente, in assenza di “finalità fraudolente o abusive”.